FAQ

Domande frequenti

Cosa si intende per rito laico o funerale laico?

Con la parola laico si intende non religioso. Ciò non vuol dire che non possa avere una connotazione spirituale.

Qual è lo scopo di un funerale laico?

Questo tipo di cerimonie, libere da vincoli, hanno come obiettivo quello di celebrare la vita di chi ci ha lasciato.

Chi può celebrare un funerale laico?

In Italia, tranne in alcune realtà specifiche, è possibile per chiunque tenere questo tipo di cerimonia.

Perché scegliere un/una celebrante professionista?

Per persone emotivamente coinvolte, condurre un’intera cerimonia può essere difficoltoso. Gestire un funerale non è solo scrivere e leggere un testo. Una cerimonia deve essere ben articolata e coordinata, è necessario gestire gli interventi, la musica, produrre o procurare il materiale previsto e rispettare le modalità previste e concordate. Parenti ed amici sono sempre invitati a partecipare, intervenendo a vario titolo, nel rispetto delle possibilità e delle volontà di ciascuno.

Come scegliere il/la celebrante giusto?

Siamo tutti diversi, con diverse caratteristiche e sensibilità. Il celebrante, o la celebrante, più adatto/a voi sarà la persona che vi farà sentire a vostro agio, accolti, ascoltati e vi aiuterà a realizzare quanto desiderate.

Quanto dura un funerale laico?

La durata della cerimonia è spesso condizionata dal luogo. Se lo spazio scelto non pone limiti orari la cerimonia non ha in sé limitazioni temporali. In qualsiasi caso, la durata non definisce la qualità di una cerimonia. Può essere breve ma intensa o più lunga e ricca, la cosa importante è che sia come la desiderate.

Si può fare una cerimonia laica prima o dopo una cerimonia religiosa?

Certamente, sono due cose diverse. Nella cerimonia religiosa si affida il defunto al divino, in quella laica si celebra la sua vita. In quest’occasione si può dare spazio a chi lo ha amato, all’ascolto della musica che preferiva, si possono guardare foto e video di momenti speciali e proporre iniziative in sua memoria.

È possibile fare una cerimonia alla consegna delle ceneri?

Sì. Ricevere le ceneri è un momento molto delicato e intenso, farlo in modo rituale, condiviso e partecipato può essere d’aiuto, soprattutto per le persone più intimamente legate al defunto.

È possibile una celebrazione a distanza di un mese, un anno o più?

Certamente. In questo caso non si parla di funerale ma di commemorazione. Essendo passato del tempo sarà più semplice avvisare amici e parenti, preparare il programma con calma, affrontare il momento con più serenità.

Dopo la cerimonia è possibile conservare le ceneri in casa?

Sì, dal 2004 è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione.

Si possono disperdere le ceneri?

Ad oggi, la dispersione è consentita solo in alcune Regioni d’Italia, e se il defunto ne aveva manifestato la volontà tramite notaio o associazioni come la So.Crem., la dispersione, ove possibile, è consentita sia in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) che in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Sempre se le autorità comunali del luogo lo consentono, può essere effettuata in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi. Le modalità tecniche di dispersione sono regolamentate dai Comuni stessi.

In che regioni possibile fare la dispersione?

Da quello che ci risulta, le Regioni che hanno approvato una propria legge regionale in materia sono:

  • Lombardia
  • Emilia Romagna
  • Toscana
  • Marche
  • Lazio
  • Val d’Aosta
  • Umbria
  • Campania
  • Piemonte
  • Liguria
  • Friuli Venezia Giulia
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Puglia
  • Basilicata
  • Veneto
  • Sicilia
  • Provincia autonoma di Bolzano

È possibile creare un momento celebrativo durante la dispersione delle ceneri?

Sì. Ogni gesto accompagnato da parole, musica e condiviso con chi amiamo assume una dimensione più alta.

Per quanto riguarda i credenti, in Italia, qual è la posizione delle Chiese sulla cremazione?

Il divieto alla cremazione, della Chiesa Cattolica, risalente al 1886, è stato revocato nel 1963 attraverso l’Istruzione “Piam et Constantem”, nelle quali si autorizza la sepoltura ecclesiastica per i fedeli che hanno scelto di farsi cremare. Nel 1984, il nuovo Codice di Diritto Canonico, ne ribadisce la liceità al n. 1176. Nel 2012, la Conferenza Episcopale Italiana, conferma il suo consenso nel “Libro delle Esequie”.
Le Chiese riformate non hanno mai sollevato alcuna obiezione teologica o pastorale sulla cremazione, mentre per i fedeli delle Chiese Ortodosse la pratica della cremazione risulta tuttora interdetta.

Ogni segnalazione, informazione o correzione è ben accetta.
Grazie

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